Statuto & Regolamento

Lo Statuto

Qui disponibili per il cittadino tutti gli articoli riguardanti lo Statuto del Comitato Frazionale per la gestione degli Usi Civici delle frazioni di Bolzano e Vezzano.

L’Amministrazione separata dei beni d’uso civico delle Frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano (Comitato Usi Civici Bolzano Vezzano) è istituita ai sensi della Legge 16.6.1927 n. 1766, del R.D. 26.2.1928 n. 332 e della L. 20.11.17 n. 168, della L.R. 22.4.1994 n. 31 e successive modifiche, L.R 28.6.2019 n. 24.
L’Amministrazione separata ha personalità giuridica di diritto privato. L’Amministrazione separata, ha autonomia statutaria, amministrativa, contabile e finanziaria, nell’ambito delle norme e dei principi stabiliti dalle leggi vigenti.

L’Amministrazione separata dei beni d’uso civico delle Frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano ha sede in Comune di Belluno.
Il simbolo del Comitato è rappresentato da un falcone impugnante una spada inscritta in uno stemma dell’antica casata detta “da Bolzanio”

L’amministrazione separata rappresenta istituzionalmente le comunità di Bolzano e Vezzano, ha lo scopo di amministrare e gestire il dominio collettivo delle predette frazioni, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, in sintonia con i principi costituzionali, favorendo la partecipazione democratica.
Tutela e garantisce il godimento delle risorse ambientali, storiche, culturali ed economiche.

Sono titolari del dominio collettivo delle Frazioni di Bolzano Bellunese e di Vezzano tutti i cittadini residenti nelle frazioni di Bolzano e Vezzano dal civico n. 32 di Via Travazzoi, i quali storicamente usufruiscono dei beni.
L’esercizio spetta ai residenti, di seguito chiamati frazionisti, a partire dal primo giorno solare dell’anno successivo a quello d’iscrizione nell’anagrafe della popolazione.
L’esercizio dei diritti sul dominio collettivo è disciplinato dal “Regolamento per l’amministrazione dei beni d’uso civico delle Frazioni di Bolzano e Vezzano in Comune di Belluno”, approvato ai sensi dell’art. 64 della L.1766/27, di seguito chiamato Regolamento.

frazionisti hanno diritto al godimento del dominio collettivo frazionale secondo quanto disposto dal Regolamento.
Intervengono alle assemblee indette dal Presidente del Comitato.
Partecipano all’Amministrazione attraverso interrogazioni, interpellanze, istanze, richieste, mozioni e proposte. Il documento deve essere presentato per iscritto e deve eventualemente indicare i mezzi per far fronte alle spese previste. Eleggono secondo le procedure stabilite dalla normativa in vigore i membri componenti il Comitato.
Hanno il dovere di osservare le norme stabilite dal Regolamento, dallo Statuto e le disposizioni impartite dal Comitato nelle materie di competenza.

Sono organi dell’Amministrazione separata:
a) L’Assemblea;
b) Il Comitato;
c) Il Presidente
d) L’organo di controllo.

Compongono l’assemblea tutti i frazionisti che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente convoca l’assemblea generale dei frazionisti, nella quale dà comunicazione del bilancio consuntivo e preventivo e di ogni altra informazione riguardante l’amministrazione dei beni di uso civico.
L’assemblea dovrà essere convocata mediante affissione di manifesti e con la massima pubblicità, anche attraverso comunicati divulgati dai mass-media, e comunque con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni prima della data prescelta.
L’assemblea può essere altresì convocata, almeno sette giorni prima della data prescelta, dal Presidente per deliberare d’urgenza o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
Il frazionista assente può farsi rappresentare con delega scritta da altro frazionista.
Il delegato può avere una sola delega.
L’Assemblea delibera nelle seguenti materie:
a) approvazione dello Statuto, dell’elenco del beni del dominio collettivo frazionale e del regolamento, nonché loro modifiche;
b) esprime il proprio parere sui bilanci preventivo e consuntivo. In caso di voto negativo, comunque la decisione definitiva spetta al Comitato.
c) approvazione di eventuali indennità di carica del Presidente e gettoni presenza dei membri del Comitato;
d) delega della gestione del dominio collettivo frazionale al Comune di Belluno, nei casi di cui al successivo art. 11;
e) richiesta di indizione delle elezioni, prima della naturale scadenza del mandato al Comitato;
f) la proposta di attribuzione di un’indennità di carica al Presidente e di un gettone di presenza ai componenti il Comitato;
Le adunanze sono valide con la presenza di almeno due terzi dei componenti dell’assemblea in prima convocazione e dei presenti in seconda convocazione.
Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Gli atti di cui alla lettera a) devono essere preventivamente adottati dal Comitato con il voto favorevole dei 4/5 dei suoi componenti.

Il Comitato è costituito da cinque consiglieri ed è eletto secondo le procedure stabilite dalla normativa in vigore.
; dura in carica quattro anni. I consiglieri devono essere maggiorenni ed essere iscritti nell’anagrafe generale dei frazionisti.
La carica di consigliere componente il Comitato è incompatibile con quella di consigliere o assessore comunale o provinciale, o sindaco del Comune di Belluno qualora residenti nelle frazioni di Bolzano e Vezzano.
Spetta al Comitato l’amministrazione del dominio collettivo frazionale che viene esercitata a favore dei frazionisti secondo il principio dell’uguaglianza e della partecipazione, con le procedure previste dal Regolamento. Al Comitato sono attribuite le seguenti competenze: a) la compilazione, aggiornamento e approvazione dell’elenco dei titolari del dominio collettivo ordinati per nuclei familiari con indicazione del capo famiglia;
b) l’elezione del Presidente e del Vicepresidente; c) nomina dell’organo di controllo; d) la predisposizione e l’adozione dello Statuto, del “Regolamento per l’esercizio degli Usi civici”; e delle loro eventuali revisioni; e) l’adozione di atti generali d’indirizzo e di gestione amministrativa nonché l’approvazione di Regolamenti che siano funzionali a tale gestione; f) le istanze alla Regione di autorizzazione al mutamento di destinazione o all’alienazione di terreni appartenenti al dominio collettivo; g) l’approvazione del bilancio annuale, delle sue variazioni e del conto consuntivo; h) l’adozione del piano di utilizzo delle terre di uso civico ai sensi degli artt. 9 e 10 della LR 31/1994; i) le sospensioni dall’esercizio dei diritti nei casi previsti dal “Regolamento per l’esercizio degli Usi civici”; j) ogni altro atto demandato dalla legge o dai regolamenti e ogni altro atto che non sia espressamente di competenza di altro organo. Le deliberazioni del Comitato, una volta verbalizzate, vengono sottoscritte dal Presidente e conservate nel registro dei verbali del Comitato, cui hanno accesso tutti i frazionisti. Il Comitato si riunisce almeno tre volte l’anno, su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente almeno cinque giorni prima della data prescelta e devono indicare l’ordine del giorno. I membri del Comitato non possono partecipare a sedute in cui si discutano o si deliberino atti nei quali abbiano interesse personale ovvero l’abbiano i loro coniugi o i parenti e affini fino al secondo grado. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Comitato. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza; a parità di voto prevale il voto del Presidente. I consiglieri che rimangono assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive decadono ipso jure. Le dimissioni di un consigliere sono presentate al Presidente che le ratifica comunicandolo agli altri consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle stesse.
La decadenza o le dimissioni di un consigliere comportano la surroga ricorrendo al primo dei non eletti alla votazione, qualunque sia l’eventuale lista di appartenenza.

L’elezione del Presidente avviene entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del membro del comitato che ha ricevuto più voti, con facoltà dello stesso di invitare il Sindaco o di un Suo delegato. L’elezione del Presidente si effettua a maggioranza relativa, in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età. Con uguali modalità viene eletto il Vicepresidente. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Amministrazione separata degli usi civici. Al Presidente sono inoltre attribuite le seguenti competenze: a) rappresentare l’Amministrazione separata in tutti gli atti e in tutti i giudizi; b) convocare e presiedere le sedute del Comitato e dell’Assemblea dei frazionisti, e sottoscrivere i relativi verbali e deliberazioni; c) verifìcare gli indirizzi generali dell’azione amministrativa, promuovendo e coordinando le attività dei membri del Comitato; d) curare l’attuazione delle deliberazioni; e) verifìcare la rispondenza dei risultati dell’azione amministrativa;
f) adottare, sotto la propria responsabilità, provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica del Comitato nella prima seduta utile e comunque non oltre 30 giorni dalla loro adozione; g) assicurare la tenuta dei registri e dei libri contabili, nonché l’elenco dei titolari del dominio collettivo ordinati per nuclei familiari con indicazione del capo famiglia; h) presiedere agli incanti e gare per l’affidamento di forniture, lavori e servizi; i) firmare contratti, convenzioni, collaborazioni, partecipazioni o accordi con altri enti, istituti, società o privati e qualsiasi documento emanato o ratificato dal Comitato; j) far osservare le norme dello Statuto e del Regolamento per l’esercizio degli Usi civici ; k) promuovere, su parere del Comitato, i procedimenti disciplinari e le sospensioni dall’esercizio del diritto di Uso Civico, comprese le azioni per il ripristino dele terre manomesse o danneggiate e di contestazione delle occupazioni abusive sulle terre di uso civico, secondo le modalità e i termini dell’art. 11 della LR 31/94. L’organo deputato ad adottare i provvedimenti di sospensione dai diritti di uso civico è stabilito negli artt. 3 e 14 del regolamento, l) promuovere la partecipazione dei frazionisti all’attività dell’Amministrazione separata; m) promuovere e sviluppare ogni utile iniziativa di coordinamento e collaborazione con l’Amministrazione comunale e altre amministrazioni pubbliche.Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente. In caso di decesso o decadenza del Presidente, spetta al Vicepresidente convocare il Comitato, entro 30 giorni, per la nomina del nuovo Presidente.
I requisiti e le incompatibilità per l’elezione a Presidente sono gli stessi per l’elezione a consigliere componenete il Comitato.
Il Presidente ha la rappresentaza legale del Comitato e può delegare le proprie funzioni anche per determinati atti o in caso di assenza, al vicepresidente o ad un consigliere del Comitato.
Il Presidente cessa dalla carica in caso di dimissioni presentate al Comitato.
In questo caso spetta al Presidente dimissionario convocare il Comitato entro 30 giorni per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente cessa inoltre dalla carica in caso di una mozione di sfiducia approvata con il voto favorevole dei quattro quinti dei consiglieri componeneti il Comitato.

La nomina dell’organo di controllo, salvo obblighi di legge, è facoltativa.
Nel caso in cui,per due anni consecutivi la gestrione finanziaria diretta sia pari o superiore a 220 mila Euro, la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria.
Nel caso di istituzione dell’Organo di Controllo o del Revisore, l’Assemlblea potrà:
a) nominare un organo di controllo monocratico, ovvero al quale è affidata anche la revisione legale dei conti, il tutto nei limiti e con l’osservanza delle disposizioni di legge;
b) nominare un Revisore legale.
Nel caso di nomina di un Organo di controllo, la retribuzione annuale dello stesso è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del suo ufficio.
Nel caso di nomina di un Revisore legale, il compenso dello stesso è determinato dall’Assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del suo incarico. Questo ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico. Non possono essere eletti alla carica di organo di controllo monocratico o di Revisore, o decadono dall’ ufficio, i parenti e gli affini dei membri del Comitato sino al secondo grado e coloro che con l’Amministrazione separata hanno rapporti di lavoro o di lite, nonché il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali del Comune di Belluno.
Non possono essere eletti alla carica di Revisore, o decadono dall’ ufficio, i parenti e gli affini dei membri del Comitato sino al secondo grado e coloro che con l’Amministrazione separata hanno rapporti di lavoro o di lite, nonché il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali.

II Comitato è costituito da cinque membri ed è eletto secondo le procedure stabilite dalla normativa in vigore. Il Comitato di norma dura in carica quattro anni. Alla scadenza del mandato o in caso di scioglimento anticipato i poteri dei membri del comitato sono prorogati sino alla proclamazione dei nuovi eletti. I membri devono essere maggiorenni ed essere iscritti nell’anagrafe degli aventi diritto. Non sono eleggibili: a) i titolari di uffici ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione del Comune o del Comitato; b) i dipendenti del Comitato. Il Comitato pronuncia la decadenza di un proprio componente quando si verifichi una delle situazioni che comporta non eleggibilità. Le dimissioni di un membro sono presentate al Presidente che le sottopone al Comitato nella prima seduta utile. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuito, laddove sia possibile, al primo dei non eletti. I nuovi nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Comitato. Nel caso che il numero dei componenti il Comitato scenda al di sotto di tre, il Presidente dovrà darne comunicazione al Comune e alla Regione affinchè, entro il termine di due mesi, vengano indette nuove elezioni. Il Consiglio comunale assume l’amministrazione dei beni civici frazionali, con il Sindaco in qualità di Presidente, in caso di:  mancata presentazione delle liste di candidati;  deliberazione dell’Assemblea, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la quale viene affidata la gestione del patrimonio ai suddetti organi comunali ai sensi della L. 168/2017. Nel caso in cui l’ amministrazione del dominio collettivo sia assunta dal Comune, i proventi del dominio collettivo e la loro destinazione devono essere posti in evidenza in apposito allegato al bilancio e al rendiconto del Comune. La destinazione deve comunque essere conforme a quanto disposto dall’art. 13 del presente Statuto.

Il patrimonio dell’Amministrazione separata è costituito da :
a) dal dominio collettivo frazionale;
b) dai beni mobili ed immobili diversi dal dominio collettivo frazionale;
c) dalla liquidità proveniente dalla gestione del dominio collettivo e da trasferimenti e contributi.

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Comitato il bilancio consuntivo e quello preventivo. I bilanci sono
messi a disposizione dell’organo di controllo/ revisore e tornano, entro quindici giorni, al Comitato per l’approvazione. Durante l’Assemblea generale il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo vengono sottoposti al parere non vincolante dei frazionisti che esprimono, attraverso il voto, il loro consenso o il loro giudizio sfavorevole alla gestione del Comitato. Le entrate derivanti dal complesso del dominio collettivo frazionale, dopo aver soddisfatto le spese correnti e di gestione, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni medesimi, saranno impegnate per i seguenti scopi: a) incrementare e migliorare il patrimonio civico frazionale, anche tramite l’acquisizione di terreni da assoggettare al regime giuridico dei domini collettivi; b) promuovere le attività agricole, zootecniche e forestali e incoraggiare la sperimentazione in tali ambiti; c) promuovere ogni altra attività e iniziativa capace di dare un apporto sostanziale all’economia e alla cultura della comunità frazionale; d) finanziare opere e servizi pubblici a favore del diretto beneficio della generalità degli abitanti della frazione o del Comune, d’intesa con l’Amministrazione comunale. La gestione finanziaria ed economico-patrimoniale, la formazione dei documenti di bilancio, la tenuta dei libri contabili, l’attività contrattuale, sono regolate dalla normativa vigente per gli enti con personalità giuridica di diritto privato.

Per l’esercizio delle sue funzioni l’Amministrazione separata può assumere personale proprio. Il rapporto di lavoro ha natura privatistica ed è regolato dal Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale di categoria e dal Codice Civile. L’amministrazione separta può avvalersi di personale del Comune o di altre amministrazioni tramite stipula di apposite convenzioni.

Delibere

Tutti i cittadini possono consultare le delibere emesse nell’ultimo anno.
È possibile inoltre scaricare le delibere relative agli anni 2021, 2020 e 2019.

Regolamento

Qui disponibile il Regolamento per l’esercizio degli Usi Civici nel comune di Belluno delle frazioni Bolzano Bellunese e Vezzano

Il presente regolamento, predisposto in applicazione dell’art. 43 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332,
detta le norme per l’esercizio dei diritti di uso civico, ai sensi della legge 16 giugno 1927 n.
1766, del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 e della legge regionale 22 luglio 1994 n. 31, sulle terre
appartenenti al demanio di uso civico del Comune di Belluno frazioni di Bolzano Bellunese e
Vezzano, così come accertate e assegnate a categoria a) di cui all’art. 11 della L. 1766/27 e
all’art. 5 della L.R. 31/94 con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2973 del
01.10.2004.

Gli usi civici riconosciuti agli aventi diritto sulle terre appartenenti al demanio d’uso
civico del Comune di Belluno, Frazioni di Bolzano e Vezzano sono principalmente il
“legnatico”, il “pascolatico”, il “segativo”, lo “stramatico”,
• Per diritto di legnatico s’intende il diritto di raccogliere ramaglia, cimaglia e legna morta,
e il diritto di disporre di legname per la costruzione e la riparazione di fabbricati. Con
ramaglia e cimali s’intendono i residui delle operazioni d’allestimento del legname sul
letto di caduta; con legna morta s’intendono quelle parti non ancora abbattute, ma
deperenti e rinsecchite, in ogni modo non atte al commercio, e le ceppaie dell’alto fusto.
In questa categoria rientra anche il legname per la realizzazione in proprio di pali o
stanghe per le recinzioni delle proprie terre, e i diritti di legname per esercitare il piccolo
artigianato manifatturiero.
• Per diritto di pascolatico s’intende il diritto di utilizzare i pascoli.
• Per diritto di segativo s’intende il diritto di taglio dell’erba nelle zone di bosco nelle quali
è fatto divieto di pascolare a causa della rinnovazione naturale o dei rimboschimenti.
• Per diritto di stramatico s’intende la raccolta della copertura morta o lettiera dei boschi.
I diritti devono essere esercitati nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare alle
Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale.
Tutti gli aventi diritto all’esercizio degli usi civici hanno titolo ad utilizzare la viabilità
esistente, ivi compresi, i sentieri e le mulattiere nel rispetto delle disposizioni di cui alla vigente
legge regionale in materia di viabilità silvo – pastorale.

L’esercizio degli usi civici sul demanio civico è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini
abitanti e residenti nelle Frazioni di Bolzano e Vezzano.
L’esercizio spetta ai residenti a partire dal primo giorno dell’anno solare successivo a
quello d’iscrizione all’A.P.R. (Anagrafe della popolazione residente).
Gli emigranti (iscritti all’AIRE) originari delle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano,
conservano il diritto d’esercizio degli usi civici e ne usufruiscono al loro rientro
indipendentemente dal periodo di residenza di cui al comma precedente.
Nei casi previsti dal presente regolamento, il nucleo familiare è rappresentato dal
capofamiglia. Il capofamiglia si fa garante presso il Comitato per la gestione degli usi civici delle
frazioni di Bolzano, Vezzano, di seguito denominato “Comitato”, del godimento dei diritti d’uso
civico da parte di tutti i propri familiari e conviventi.
L’Amministrazione Comunale, tramite l’Ufficio Anagrafe, fornisce al Comitato – previa
nomina del Responsabile al trattamento dei dati sulla privacy previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, nr.
196 – l’elenco dei residenti nelle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano aventi diritto
all’esercizio degli usi civici, ordinati per nucleo familiare con individuazione del capofamiglia
nonché l’aggiornamento semestrale delle relative variazioni.
Gli aventi diritto d’uso civico possono singolarmente essere sospesi dall’esercizio dei
propri diritti nei casi di violazione delle disposizioni del presente regolamento e con le norme
previste dal successivo art. 14.

Considerata la natura demaniale dei beni d’uso civico, i beni di cui all’art. 1 comma 1 del
presente Regolamento sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili, e vincolati alla destinazione
agro-silvo-pastorale, ai sensi dell’art. 5 bis della legge regionale 22.07.1994, n. 31, salvo quanto
disposto al successivo comma.
Ai sensi dell’art. 12 della legge 16.06.1927 n. 1766 e dell’art. 8 della legge regionale
22.07.1994 n. 31, l’alienazione o il mutamento di destinazione originaria dei terreni d’uso civico
è possibile solo a seguito di specifica autorizzazione da parte dell’autorità regionale.
L’esercizio dei diritti d’uso civico non può eccedere gli usi considerati essenziali e in
pratica quelli stabiliti dall’art. 1021 del codice civile: “Chi ha diritto d’uso di una cosa può
servirsi di essa e, se fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della
sua famiglia”.
L’esercizio degli usi civici è per principio gratuito, salvo quanto previsto dall’art. 46 del
R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.
L’ampiezza dei diritti è determinata e limitata dal fabbisogno familiare, dal numero degli
utenti e dalle disponibilità effettive delle terre, compatibilmente con le disposizioni delle leggi
forestali vigenti, delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e del Piano economico di
riassetto forestale dei beni silvopastorali.
Negli esperimenti di gara per l’individuazione dei soggetti a cui affidare eventualmente in
concessione beni d’uso civico è riconosciuto il diritto di prelazione ai titolari dell’esercizio dei
diritti d’uso civico.
La gestione dei beni d’uso civico delle Frazioni di Bolzano e Vezzano, è effettuata dal
relativo Comitato per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali, costituito ai sensi
della legge 17 aprile 1957, n. 278 e per effetto della delibera del consiglio comunale n. 52 del
05/11/2014.
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L’attività commerciale relativa alla gestione del patrimonio boschivo rimane delegata al
Comune di Belluno, e quindi i proventi derivanti dalle cure colturali e dalla gestione dei boschi
saranno introitati direttamente dal Comune di Belluno e trasferiti all’Amministrazione Separata
dei Beni di Uso Civico di Bolzano e Vezzano.
I proventi derivanti dalla gestione agro-silvo-pastorale del demanio d’uso civico, trasferiti
dal Comune di Belluno al Comitato per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali,
nonché quelli introitati direttamente dal Comitato medesimo anche a seguito di eventuali
alienazioni o concessioni di beni d’uso civico, sono vincolati all’esecuzione di interventi di
miglioramento, manutenzione e valorizzazione del demanio civico o alla realizzazione d’opere
pubbliche di interesse della collettività titolare dei diritti d’uso civico, e di iniziative di carattere
collettivo degli aventi diritto d’uso civico o riguardanti le tradizioni locali.

Le modalità di godimento dell’uso civico di legnatico devono essere conformi alle
prescrizioni del Piano economico di riassetto forestale dei beni silvo-pastorali ed alla vigente
normativa forestale. Tale diritto d’uso civico si articola in due forme:
a) Il diritto di avere legna da ardere;
b) Il diritto di disporre di legname da opera per la costruzione e la riparazione di fabbricati.
L’accertamento del fabbisogno, sia di legna da ardere che di legname da opera, è eseguito
annualmente dal Comitato, o dal soggetto affidatario, sulla base delle comunicazioni pervenute,
da parte degli interessati, di voler usufruire d’assegno di legna da ardere o legname da opera.
Ai sensi dell’art. 46 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, la legna da ardere ed il legname da
opera eccedenti rispetto ai fabbisogni familiari degli aventi diritto sono venduti dal Comitato con
preferenza agli aventi diritto d’uso civico. E’ espressamente proibita la divisione fra gli utenti del
ricavato della vendita.

Tutti gli utenti residenti nel territorio delle frazioni di Bolzano Vezzano possono
raccogliere, a titolo gratuito, sulle terre d’uso civico la ramaglia, i cimali, le cortecce ed altri
residui derivanti dalle operazioni di allestimento del legname, e la legna secca giacente a terra.
Relativamente alla legna da ardere, il diritto di raccolta è fatto valere dal capofamiglia e
dal convivente di maggiore età in rappresentanza del proprio nucleo abitativo, nel rispetto del
piano di riassetto forestale.
Annualmente, di norma entro il 30 settembre è affisso nel territorio frazionale l’avviso
pubblico d’assegnazione della legna da ardere, il quale reca quanto segue:
– Indicazione delle zone di taglio;
– Indicazione degli assegnatari;
– L’indicazione delle giornate e degli orari i quali, improrogabilmente, si procederà alla
distribuzione delle bollette, e dell’ufficio o luogo presso il quale detta distribuzione avverrà;
– L’indicazione della quantità spettante ad ogni rappresentante del nucleo abitativo;
– L’indicazione del luogo, del giorno e ora di estrazione dei numeri corrispondenti alle razioni
assegnate;
– I termini entro i quali l’avente diritto è tenuto, pena la revoca dell’assegnazione, ad asportare
dal bosco la legna assegnata;
Annualmente il Comitato provvede ad emettere apposito bando per l’assegno di legna da
ardere anche per Associazioni, Onlus, etc per l’assegno dei lotti di legna da ardere. L’assegno
avviene in base alla graduatoria predisposta dal Comitato o dal soggetto affidatario, in
conformità a quanto disposto dal bando e ai seguenti criteri di precedenza:
1. coloro che non abbiano mai usufruito di tale diritto;
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2. coloro che non hanno usufruito del diritto nell’anno precedente per eccesso di richieste
rispetto alla disponibilità;
3. a parità di condizioni, data della comunicazione di voler usufruire di assegno di legna da
ardere.
4. i rappresentanti di Associazioni, ento o Gruppi che operano nel territorio di Bolzano e
Vezzano, anche a scopi umanitari e sociali.
Gli aventi diritto ai lotti di legna già allestita devono corrispondere un contributo a
rimborso delle spese sostenute per l’allestimento.
E’ fatto divieto agli utilizzatori di commercializzare la legna da ardere raccolta od
assegnata.
Se a seguito di controlli dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione della suddetta legna, il responsabile sarà soggetto alle sanzioni previste all’art. 14 del presente regolamento.

Il diritto di usufruire di legname da opera si distingue in:
– diritto di rifabbrico di casa di abitazione;
– diritto di manutenzione e conservazione.
Tutti gli utenti residenti nel territorio comunale delle Frazioni di Bolzano, Vezzano,
possono usufruire del diritto di assegno di legname da opera.
Le concessioni sono effettuate nominalmente, al singolo soggetto avente diritto.
Il Comitato stabilisce ogni anno con propria deliberazione, nel rispetto delle previsioni
contenute nel Piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali:
– la quantità massima complessiva, in mc allestiti, di legname per la costruzione e la
riparazione di fabbricati da assegnare nel corso dell’anno agli aventi diritto;
– l’indicazione delle particelle forestali ove si prevede di reperire le quantità di cui al punto
precedente.
I fabbricati per i quali l’avente diritto può richiedere l’assegno di legname da opera sono:
– la casa ove risiede stabilmente;
– la stalla, il fienile e comunque gli annessi ove egli, in qualità di proprietario, svolge la
propria attività agro-silvo-pastorale.
Annualmente il Comitato provvede ad emettere apposito bando per l’assegno di legname
da opera. L’assegno avviene in base alla graduatoria predisposta dal Comitato o dal soggetto
affidatario, in conformità a quanto disposto dal bando e ai seguenti criteri di precedenza:
1. coloro che non hanno usufruito del diritto nell’anno precedente per eccesso di richieste
rispetto alla disponibilità;
2. coloro che sprovvisti di abitazione propria intendano costruire la loro “prima casa” nel
territorio comunale, ordinati secondo la data di acquisizione del permesso a costruire;
3. coloro che intendono riparare l’abitazione propria in cui risiedono;
4. a parità di condizioni, data della comunicazione di voler usufruire di legname da opera.
5. I rappresentanti di Associazioni, Enti o Gruppi che operano nel territorio di Bolzano e
Vezzano, anche a scopi umanitari e sociali.
Il prelievo di legname da opera per la costruzione e la riparazione di fabbricati può
avvenire nei seguenti modi:
– direttamente dall’assegnatario previa martellata da parte dell’autorità competente, in questo
caso l’assegnatario dovrà provvedere al recupero di tutto il materiale residuo sul letto di
caduta, mentre il taglio dovrà essere effettuato con l’assistenza di personale qualificato ed
alla presenza di un rappresentante del Comitato o suo delegato , nonchè nel rispetto delle
leggi forestali;
– tramite l’assegno di legname già allestito, dietro corresponsione di un contributo a rimborso
delle spese sostenute per l’allestimento.
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– indirettamente tramite l’assegno di una quota in numerario corrispondente alla vendita del
legname e dedotte le spese di allestimento. Ad ogni singolo assegnatario sarà quindi versata
una somma pari alla cubatura assegnata per l’utile netto del prezzo d’asta spuntato, detratte
le spese connesse e con il rispetto delle normative in materia fiscale.
Rimane salva la facoltà del Comitato o del soggetto affidatario, di chiedere ed ottenere il
rimborso del pieno valore attualizzato del legname qualora entro il termine di 5 anni
dall’avvenuto assegno non si verifichi la costruzione o manutenzione/ristrutturazione dei
fabbricati.

Il diritto di uso civico di pascolo consiste nell’utilizzo dei pascoli ricadenti nel demanio
civico del Comune di Belluno Frazioni di BolzanoBellunese e Vezzano, da parte degli aventi
diritto che svolgono attività zootecnica di norma con proprio bestiame, sempre che il bestiame
medesimo sia svernato nel territorio comunale.
Tale diritto può essere esercitato nelle seguenti forme:
– nei territori destinati all’alpeggio (Malghe) dopo la smonticazione del bestiame alpeggiato e
per tutto il periodo autunnale;
– nei territori non destinati ad alpeggio durante tutto l’anno.
Per territori non destinati ad alpeggio si intendono anche quelli appartenenti a Malghe la cui
asta di aggiudicazione sia andata deserta o che comunque non siano state assegnate.
L’utilizzo dei pascoli montani e delle Malghe deve avvenire in conformità alle norme vigenti
in materia, e in particolare alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, a quanto stabilito
dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 3125 del 16.11.2001, nonché alle
disposizioni del relativo disciplinare-tecnico economico approvato dalla Comunità Montana.
La concessione delle malghe viene effettuata previo esperimento di gara ad evidenza pubblica
ed a titolo oneroso; gli aventi diritto di uso civico possono esercitare il diritto di prelazione alle
condizioni tutte dell’aggiudicazione.
Annualmente il Comitato o altro soggetto affidatario, provvede ad emettere apposito bando
per l’assegno dei terreni su cui esercitare il diritto di pascolo. L’assegno avviene in base alla
graduatoria predisposta dal Comitato o altro soggetto affidatario, in conformità a quanto disposto
dal bando e ai seguenti criteri di precedenza:
1. coloro che hanno già in concessione una malga e per i terreni confinanti alla stessa;
2. coloro che non hanno usufruito del diritto nell’anno precedente per eccesso di richieste
rispetto alla disponibilità;
3. coltivatori diretti titolari di diritti di uso civico proprietari di una consistenza di stalla
inferiore a n. 5 UBA (unità bovine adulte);
4. coltivatori diretti titolari di diritti di uso civico proprietari di una consistenza di stalla
uguale o superiore a n. 5 UBA (unità bovine adulte), ordinati in modo inverso al numero
di UBA di proprietà;
5. “cives” titolari di diritti di uso civico proprietari di capi ovini, bovini, equini, anche se
non coltivatori diretti;
6. a parità di condizioni, data di presentazione della comunicazione di voler usufruire del
diritto di pascolo.
La transumanza è consentita secondo gli usi praticati e nei limiti delle leggi vigenti in materia.
Nel territorio frazionale, nel periodo di smonticazione, viene esercitato l’uso di utilizzare
come ricovero temporaneo per il sopraggiungere di avversità meteoriche, gli edifici connessi alle
malghe, nonché di utilizzare le riserve di legna approntate a cura dei malgari prima della
smonticazione.

Il diritto di uso civico di segativo consiste nello sfalcio dei prati.
Il diritto di segativo deve essere esercitato nel rispetto delle vigenti normative in materia e in
particolare delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
Il diritto viene esercitato da coloro che ne facciano richiesta entro il 30 marzo di ogni anno.
Il Comitato vaglierà le domande depositate, formulando la relativa graduatoria con gli stessi
principi dell’Art. 6.

Il diritto di uso civico di stramatico consiste nella raccolta di copertura morta o lettiera nei
boschi.
Il diritto di stramatico deve essere esercitato nel rispetto delle normative vigenti in materia e
in particolare delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

La raccolta deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia ed è esercitata in
forma gratuita, per un utilizzo familiare e non commerciale.
La raccolta di fragole, lamponi e bacche è libera a tutti gli aventi diritto ; essa deve avvenire
senza arrecare danni alla vegetazione erbacea, arbustiva e al soprassuolo boschivo.
Il diritto di raccogliere erbe aromatiche o quelle usualmente utilizzate per la preparazione di
piatti locali tradizionali viene esercitato in forma libera senza autorizzazioni, sempre nel rispetto
delle vigenti leggi .
Per la raccolta di funghi si fa espresso riferimento alle disposizioni recate dalla legge
regionale 19 agosto 1996, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per la raccolta di alcune specie della fauna inferiore e della flora si fa espresso riferimento alle
disposizioni recate dalla legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché al rispetto dei vincoli posti dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat” .
Sono comunque fatte salve le norme e disposizioni vigenti negli ambiti delle aree protette.

I frutti e le rendite che costituiscono le entrate della gestione economica delle terre
appartenenti al demanio di uso civico sono:
a) i canoni delle concessioni stipulate per la conduzione delle Malghe e degli Alpeggi in genere;
b) i corrispettivi della vendita di tutti i tipi e di tutti gli assortimenti di legname prodotto dai
boschi d’uso civico;
c) i canoni delle concessioni stipulate per la conduzione di edifici ricadenti nel demanio di uso
civico, e per qualsivoglia finalità (agriturismo, rifugi, bivacchi, manufatti in genere);
d) i corrispettivi delle concessioni stipulate con i gestori di impianti e attrezzature estive ed
invernali ubicate sul territorio appartenente al demanio di uso civico;
f) i corrispettivi delle concessioni temporanee di occupazione di terreni appartenenti al demanio
di uso civico per finalità consentite dalla legge e dai regolamenti;
g) i contributi di qualsiasi natura e provenienza erogati a favore del demanio di uso civico;
h) i corrispettivi delle concessioni per la raccolta di tutti i frutti del pascolo e del bosco, nonché
dei funghi e della fauna inferiore di cui è consentita la raccolta;
i) i corrispettivi delle concessioni per la gestione di aree faunistiche;
l) ogni altro corrispettivo o canone per l’utilizzo del suolo o il prelievo di prodotti appartenenti al
demanio di uso civico consentito dalla legge.

Il Comitato può utilizzare le entrate di cui al precedente art. 12 a proprio beneficio,
esclusivamente per la copertura delle spese che sostiene per la gestione delle terre appartenenti al
demanio di uso civico.
In particolare:
a) per il pagamento delle spese di funzionamento ed amministrative;
b) Per il pagamento del personale amministrativo e spese di cancelleria e generali, nella misura
proposta annualmente dagli uffici competenti e approvata dall’Amministrazione comunale;
c) Per le spese vive sostenute a difesa del demanio d’uso civico sia in sede amministrativa che
giudiziaria.

La sospensione dall’esercizio dei diritti d’uso civico, è applicata a chi contravviene alle
Leggi in vigore per la tutela del territorio, alle disposizioni contenute nel presente regolamento, e
a tutti quelli che danneggiano volontariamente opere e beni del demanio civico.
Tale sospensione è trascritta a margine del registro dell’anagrafe degli aventi diritto,
indicando la data d’inizio e fine della sospensione. Durante tale periodo nessun atto autorizzativi
può essere emesso nei confronti di tali trasgressori.
Gli aventi diritto di uso civico, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla
normativa vigente, possono essere sospesi dall’esercizio dei propri diritti nei seguenti casi di
violazione delle disposizioni del presente regolamento, per la durata massima a fianco riportata:
a) furto di legna sospensione fino ad anni 10;
b) pascolo abusivo sospensione fino ad anni. 3;
c) inottemperanza alle P.M.P.F *relative al taglio legname sospensione fino ad anni 3;
d) incendio doloso del demanio di uso civico sospensione fino ad anni 10;
e) danneggiamento del demanio di uso civico sospensione fino ad anni 10;
f) alienazione a terzi del legname assegnato sospensione fino ad anni 5;
g) impiego improprio del legname assegnato sospensione fino ad anni 3;
h) raccolta di prodotti oltre le quantità stabilite sospensione fino ad anni 1;
i) sfalcio d’erba abusiva sospensione fino ad anni 3.
Altri casi che si presentassero saranno esaminati e segnalati dal Comitato.
La sospensione viene deliberata dall’Amministrazione Comunale su proposta dell’Ufficio
Comunale competente, che è tenuta ad attivare la procedura di cui al presente articolo.
Avverso la sospensione è ammesso ricorso al Sindaco che decide nel merito in via
definitiva.
I cittadini temporaneamente esclusi dall’esercizio dei diritti d’uso civico devono figurare
su apposito registro alla cui controllo deve essere provveduta entro il mese di gennaio di ciascun
anno a cura del Comitato.
(*) Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale: regolano il taglio del bosco, l’allestimento e la
pulizia del sito, mediante accatastamento delle ramaglie.

Planimetrie dei Terreni

A disposizione del cittadino, l’archivio delle planimetrie dei territori appartenenti all’area Bolzano-Vezzano sui quali è possibile esercitare i diritti di Usi Civici e usufruire dei relativi servizi e attività.